Il fenomeno dei cosiddetti “tipi furbi dalla targa estera”, dopo la stretta del 2018 che modificava l’articolo 93 del Codice della Strada vietando ai residenti da più di 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero (eccezione fatta per noleggio o leasing presso operatori Ue o See), sta per ricevere un nuova modifica che va a toccare proprio quelle categorie che anni a dietro non erano state toccate dall’articolo 93-bis, introdotto dalla Legge europea 2019-2020 a sua volta approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre scorso, si introducono diversi cambiamenti.
Vediamo quali.
Le novità
Con l’articolo 93-bis si includono anche i rimorchi, si attuano dei cambiamenti alle sanzioni e si allargano le esenzioni ai mezzi targati nella repubblica di San Marino.
Ma la novità più rilevante, è che il divieto viene modificato, almeno in parte: adesso i veicoli con targa estera di proprietà di residenti nel nostro Paese possono circolare nel territorio nazionale per tre mesi da quando il proprietario ha preso la residenza in Italia. Rispetto a prima c’è un mese di tempo in più per adeguarsi, ma le sanzioni sono più rigide, infatti scattano anche se guida un residente all’estero. Questo perché,conta chi è il proprietario. Il conducente, infatti, ha valenza solo quando risulta essere una persona diversa dal proprietario e risiede in Italia. Perciò è fondamentale avere sempre, all’interno del mezzo, un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario che dimostri il titolo e la durata della disponibilità del veicolo, che invece prima era necessario solo per leasing, noleggio o comodato.
Quando un residente in Italia, o una persona giuridica con sede nel Paese, guida il veicolo per oltre 30 giorni (anche non continuativi nell’anno solare), scatta un trattamento analogo a quello previsto dal Codice (articolo 94, comma 4-bis) per i mezzi immatricolati in Italia usati da chi non è proprietario. Titolo e durata della disponibilità, dunque, devono essere registrati dalla persona che usa il veicolo in un elenco nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Va da sé che, in caso di cambio di disponibilità o di residenza, la registrazione debba essere aggiornata.
Non sono esclusi dalla registrazione nemmeno i mezzi di proprietà di lavoratori subordinati autonomi che operano in uno stato limitrofo o confinante, ma in questo caso il veicolo può essere guidato dai familiari conviventi residenti in Italia. Se la circolazione con targa estera avviene senza documento o registrazione, deve essere subito effettuata dal conducente.